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Criteri e procedure di ricerca

6950 - Assicurazioni, fideiussioni e assicurazioni

POLITICA DEL CONSIGLIO N. 6950

 

GARANZIE DELL'APPALTATORE, CAUZIONI, ASSICURAZIONI E CAMBIO ORDINI

Assicurazioni degli appaltatori

Il distretto stipulerà un contratto solo con un appaltatore che è autorizzato o registrato come richiesto dalle leggi di questo stato. Deve essere presentata e giurata una dichiarazione dell'appaltatore in cui si afferma che l'appaltatore è conforme alle leggi statali relative alla retribuzione prevalente per i lavori pubblici e alle leggi statali e federali relative alla non discriminazione nelle assunzioni. Tale dichiarazione può essere una disposizione o una clausola del contratto.

Cauzioni e assicurazioni dell'appaltatore

L'offerta di ogni appaltatore deve essere accompagnata da un assegno circolare o circolare o da una cauzione di offerta per l'importo richiesto dai documenti di gara. I documenti di gara specificheranno se il distretto o l'appaltatore trasporteranno incendio, responsabilità civile o altre assicurazioni durante la costruzione.

L'aggiudicatario è tenuto a effettuare, eseguire e consegnare al distretto un pagamento buono e sufficiente e una garanzia di prestazione come richiesto dalla legge e dai documenti di gara.

Ordini di cambiamento

Gli ordini di modifica verranno presi in considerazione se si verificano durante la costruzione. Al fine di facilitare il tempestivo progresso durante la costruzione, il consiglio concede al sovrintendente o al designato l'autorità di autorizzare gli ordini di modifica nella misura che il consiglio ritiene opportuno all'inizio di una nuova campagna di costruzione di capitale.

 

 

 

Riferimenti legali:

RCW 39.08.010 Obbligazione richiesta--Condizioni- Mantenimento dell'importo del contratto in sostituzione del prestito

RCW 39.06.010 Vietati i contratti con appaltatori non registrati o senza licenza e con altri trasgressori

RCW 39.12 Salari prevalenti sui lavori pubblici

RCW 49.60.180 Pratiche sleali dei datori di lavoro

42 USC 2000c et. seq. Titolo VII della legge sui diritti civili del 1964

29 USC 794 Sezione 504, Rehabilitation Act del 1973

 

Adottato dal Consiglio: 16 luglio 2002

 

Revisionato: 27 febbraio 2018

 

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