2104 - Programmi didattici speciali federali e/o statali
POLITICA DEL CONSIGLIO N. 2104
PROGRAMMI DI ISTRUZIONE SPECIALI FINANZIATI FEDERALI E/O STATALI
Il distretto parteciperà a quei programmi speciali finanziati dal governo statale o federale per i quali è possibile definire un'esigenza locale e per i quali si svilupperebbe un programma locale se i fondi fossero disponibili. Sarà necessaria l'approvazione del consiglio prima di presentare una domanda per un tale programma.
Il sovrintendente adotterà procedure atte a garantire che le fasi di pianificazione, attuazione e valutazione di un programma speciale siano conformi alle norme e ai regolamenti dell'ente finanziatore. Le domande possono includere, ma non sono limitate a, programmi per studenti altamente capaci, di recupero e di minoranza.
Ai sensi della legge federale, i distretti scolastici che ricevono fondi del Titolo I per fornire servizi educativi agli studenti devono farlo in conformità con il Titolo I del No Child Left Behind Act del 2001. È intenzione del Consiglio che i fondi del Titolo I vengano utilizzati in modo efficiente ed efficace a beneficio delle opportunità accademiche e del progresso degli studenti nei programmi di assistenza mirati o a livello scolastico.
I fondi del Titolo I saranno utilizzati per fornire servizi educativi che vanno ad aggiungersi ai servizi regolari forniti agli studenti distrettuali. Con l'adozione di questa politica, il consiglio garantisce l'equivalenza tra le scuole in materia di insegnanti, amministratori e personale ausiliario e l'equivalenza nella fornitura di materiali e forniture curriculari.
Riferimenti incrociati:
Politica del consiglio di amministrazione 2108 Programmi di riparazione
Board Policy 2190 Programmi ad alta capacità
Riferimenti legali:
RCW 28A.300.070 Ricezione di fondi federali per scopi scolastici — Sovrintendente alla Pubblica Istruzione per amministrare
20 USC 6321(c) Titolo I Rapporto di comparabilità
Adottato dal Consiglio: 16 luglio 2002
Revisionato: 27 febbraio 2018